DELL’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n°116 e D.Lgs. 31 dicembre 2020 n°183
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REV. 00 – DATA 08/02/2023
PRIMA EMISSIONE
INTRODUZIONE
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.
Definizione di imballaggio
La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 152/06. L’art. 218 (definizioni), al comma 1, specifica: “Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:
- a. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
- c. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”.
Inoltre:
- sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
- sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
- i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
Il CONAI fornisce una lista di articoli “ambigui”, di cui viene riportato un estratto delle sole casistiche riscontrabili nell’attività di SCAM:
| Imballaggi | Non imballaggi |
|---|---|
| Bancali e pallet di tutte le tipologie e dimensioni (anche EPAL) | Anelli in nastro / brache e fasce |
| Film estensibile/termoretraibile | Nastro adesivo bisiliconato |
| Nastro adesivo rinforzato tramato (telato) | Etichette |
| Regge metalliche | Suggelli metallici |
Norme UNI applicabili
Il riferimento principale per l’etichettatura degli imballaggi è la Decisione della Commissione UE n°129 del 28 Gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La Decisione riporta il seguente sistema di abbreviazione e numerazione:
Plastica
| Materiale | Codice da apporre sull’imballaggio |
|---|---|
| Polietilentereftalato | PET 1 |
| Polietilene ad alta densità | HDPE 2 |
| Cloruro di polivinile | PVC 3 |
| Polietilene a bassa densità Film Estensibile Film Termoretraibile | LDPE 4 |
| Polipropilene | PP 5 |
| Polistirene | PS 6 |
| Altri tipi di plastica non identificati altrimenti | OTHER 7 |
Carta e Cartone
| Materiale | Codice da apporre sull’imballaggio |
|---|---|
| Cartone ondulato (grammatura > 600 g/m2) | PAP 20 |
| Cartone non ondulato (grammatura compresa tra 250 g/m2 e 450 g/m2) | PAP 21 |
| Carta (grammatura <150 g/m2) | PAP 22 |
| Altri tipi di carta non identificati altrimenti (es. cartonicini per biglietti di auguri, copertine di libri, imballaggi di alimenti) | OTHER 23 |
| Altri tipi di carta diversi da quelli precedentemente elencati | OTHER 24-39 |
Vetro
| Materiale | Codice da apporre sull’imballaggio |
|---|---|
| Vetro incolore | GL 70 |
| Vetro verde | GL 71 |
| Vetro marrone | GL 72 |
| Altri tipi di vetro non identificati altrimenti | OTHER 73-79 |
Materiali composti (poliaccoppiati)
| Materiale | Codice da apporre sull’imballaggio* |
|---|---|
| Carta e cartone + metalli vari | C/PAP 80 |
| Carta e cartone + plastica Etichette in plastica/carta Nastro adesivo rinforzato bisiliconato | C/PAP 81 |
| Carta e cartone + plastica Nastro adesivo rinforzato tramato (telato) | C/PP 95 |
| Carta e cartone + alluminio | C/PAP 82 |
| Carta e cartone + latta | C/PAP 83 |
| Carta e cartone + plastica + alluminio | C/PAP 84 |
| Carta e cartone + plastica + alluminio + latta | C/PAP 85 |
| Plastica + alluminio | C/HDPE 90 |
| Plastica + latta | C/sigla plastica 91 |
| Plastica + metalli vari | C/sigla plastica 92 |
| Vetro + plastica | C/GL 95 |
| Vetro + alluminio | C/GL 96 |
| Vetro + latta | C/GL 97 |
| Vetro + metalli vari | C/GL 98 |
* “C” più l’abbreviazione del materiale predominante (C/)
Imballaggi metallici
| Materiale | Codice da apporre sull’imballaggio |
|---|---|
| Acciaio / Ferro Regge metalliche Suggelli | FE 40 |
| Alluminio | ALU 41 |
Imballaggi in legno
| Materiale | Codice da apporre sull’imballaggio |
|---|---|
| Legno Bancali di ogni forma e dimensione | FOR 50 |
| Sughero | FOR 51 |
Per ulteriori materiali da identificare si rimanda direttamente alla Decisione 97/129/CE.
Plastica – Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997, e la UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
Imballaggi multistrato in plastica – la norma UNI 11469 offre supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.
Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/ pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN 14021.
PROCEDURA DI GESTIONE
Le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune).
Queste informazioni dovrebbero riguardare:
- gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;
- gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito
mentre sarebbero esclusi gli imballaggi destinati al canale B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo).
Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al “consumatore”, pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a usi professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all’identificazione e classificazione.
In sintesi:
- Per gli imballaggi destinati al commercio B2B è obbligatorio indicare solamente l’identificazione per materiale secondo la Decisione 129/97/CE
- Per gli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C) è obbligatorio indicare l’identificazione per materiale secondo la Decisione 129/97/CE e, dal 31/12/2021, sarà obbligatorio indicare anche le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi.
Simboli grafici da utilizzare (circuito B2B)
L’indicazione dei materiali secondo la Decisione 97/12/CE può essere resa graficamente sugli imballaggi in questo modo, che costituisce un mero esempio a titolo illustrativo. L’indicazione sullo smaltimento è facoltativa.
Di seguito si riportano i simboli grafici degli imballaggi utilizzati da SCAM elencati nelle tabelle ai paragrafi precedenti.
- Nome imballaggio: Polietilene a bassa densità – LDPE 4
- Nome imballaggio: Carta/cartone + plastica – C/PAP 81
- Nome imballaggio: Plastica + carta/cartone – C/PP 95
- Nome imballaggio: Ferro – FE 40
- Nome imballaggio: Legno – FOR 50
Procedura operativa per articoli destinati al B2B
La presente procedura si applica per tutti gli imballaggi destinati esclusivamente ai rivenditori, distributori, ecc.
- Richiedere al fornitore degli imballaggi la composizione degli stessi (tipo di carta/cartone, tipo di polimero)
- Richiedere al fornitore degli imballaggi di applicare sulla singola tipologia di imballaggio il codice identificativo del materiale secondo la Decisione 97/12/CE, utilizzando le modalità grafiche descritte sopra.
- Se l’imballaggio è composto da diverse componenti separabili vanno indicate tutte, ad esempio sulle casse contenenti gli accessori per l’installazione delle torri faro, l’indicazione sul corretto smaltimento di tutti i componenti andrebbe applicata sull’imballaggio primario (cassa di legno).
Ulteriori precisazioni (Fonte: FAQ CONAI pertinenti all’attività di SCAM)
Come riportare le informazioni di etichettatura ambientale sui documenti da trasporto che accompagnano la merce (es. ddt)?
Per alcune casistiche di imballaggio B2B sono stati rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging (spedizione di pali finiti su bancale)*.
A tal proposito, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicita che per gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati, viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.
La norma non fornisce indicazioni precise riguardo allo stile grafico o alla forma con cui veicolare le informazioni di etichettatura ambientale, ma raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell’obiettivo, quindi che siano previste le informazioni obbligatorie, che per gli imballaggi da trasporto riguardano esclusivamente le codifiche identificative dei materiali.
*: Non è possibile affermare che l’apposizione dell’etichettatura ambientale sull’imballaggio cassa di legno sia tecnicamente complicata o infattibile, pertanto andrebbero esposte le indicazioni come descritto in questo paragrafo. Per alcuni imballaggi (pluriball, sacco anti umidità, nastro adesivo) potrebbe essere utile chiedere al fornitore di stampare la codifica del materiale direttamente sull’imballaggio.
Gli imballaggi commercializzati nel canale B2B devono prevedere l’etichettatura ambientale sul packaging o le informazioni al cliente possono essere fornite in modalità alternative?
Alla luce della suddetta norma è quantomeno certo che i “produttori” debbano identificare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, e sono definiti dal decreto legislativo 152/2006, come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.
I produttori degli imballaggi sono i soggetti obbligati ad assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.
È fondamentale, al fine di garantire la definizione finale della composizione di un imballaggio finito, che ciascun produttore di articoli classificabili come imballaggi finiti o semilavorati, trasferisca ai soggetti successivi della filiera un’informazione il più completa possibile della loro composizione.
Tuttavia, occorre considerare che la parte più significativa degli imballaggi viene immessa nel mercato, e in particolare conferita al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati. Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.
È inevitabile quindi che l’apposizione dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione tra fornitore e utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.
Si rileva inoltre che, in materia di sanzioni, l’articolo 261 comma 3 dispone testualmente: “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, “è applicata una sanzione amministrativa”.